LE LOCAZIONI BREVI TURISTICHE CON CONTRATTI INFERIORI A 30 GIORNI
Ai sensi dell’articolo 4 del DL n 50/2017 si definiscono Locazioni Brevi Turistiche, i contratti di locazione che:
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Hanno ad oggetto immobili abitativi (non vengono prese in considerazione le pertinenze);
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Hanno durata non superiore a 30 giorni. In questo caso il contratto non ha obbligo di registrazione. Tuttavia, occorre valutare se nell’anno per uno stesso locatario su uno stesso immobile si è superato il limite di giorni. Vedi l’articolo 2-bis, Tariffa, Parte II, DPR n 131/86;
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Siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Requisito riferito ad entrambe le parti del contratto.
La Locazione Turistica si differenzia da altre attività, come ad esempio case vacanza o bed and breakfast in quanto in questo caso vi è soltanto una locazione di una stanza o di un appartamento.
Questo senza l’offerta di alcun servizio aggiuntivo, al di fuori della pulizia giornaliera e cambio di biancheria. Altri servizi come ristorazione, colazione, stiratura, etc non sono ammessi.
È necessario stipulare un contratto tra proprietario e ospite?
Il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, a norma della Legge 09 dicembre 1998, n. 431 e deve contenere tutte le condizioni e i dati inerenti all’immobile e ai contraenti, nonché l’importo del canone d’affitto (e l’eventuale caparra o cauzione versata), le spese incluse od escluse nel prezzo (luce, gas, condominio, pulizie, etc.), i termini di consegna e i tempi stabiliti per la riconsegna delle chiavi.
Perché è richiesta la forma scritta del contratto?
La necessità della forma scritta trova fondamento nell’Art. 1, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. L’articolo è stato pubblicato in GU n.292 del 15 dicembre 1998: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”
●Art. 4 – DL 50/2017 convertito con Legge n. 96/2017 SCARICA
●Codice Civile, articoli 1571 e successivi SCARICA
●Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma 2 lett. c) SCARICA
●Contratto tipo SCARICA
FONTE: www.fiscomania.com
LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA - ALLOGGIATI WEB
Con la Circolare n. 0004023 del 26 giugno 2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, il Ministero ha fornito dei chiarimenti in tema di pubblica sicurezza.
Infatti è stato indicato che gli oneri stabiliti dall’articolo 109 del TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali.
In pratica, non possono ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione alle autorità di P.S. coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi.
Questo indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico.
Anche in caso di locazioni turistiche, quindi, è necessaria l’iscrizione al portale della Polizia di Stato AlloggiatiWeb per comunicare i nominativi degli ospiti. Sia quelli dei residenti in Paesi UE che Extra-UE, così come previsto dalla Legge n. 191/78.
Per iscriversi al portale è necessario recarsi presso la Questura del proprio Comune e consegnare copia di un documento di riconoscimento e i moduli per l’istanza di abilitazione al servizio di comunicazione delle presenze.
In alternativa si può inviare agli stessi una pec - elenco questure
QUESTURA DI TRAPANI
-istruzioni per scegliere il modulo giusto
QUESTURA DI RAGUSA
-istruzioni richiesta credenziali alloggiate web provincia di Ragusa
QUESTURA DI AGRIGENTO
Clicca qui per visitare la pagina web della questura di Agrigento sezione Alloggiati Web
-Istruzioni operative clicca qui
-Modulo richiesta credenziali affitti brevi scarica qui
IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNE DI MARSALA
COME FUNZIONA
L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Marsala per la promozione del turismo.
L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Marsala, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
Anche in caso di locazioni turistiche è prevista l'applicazione dell'imposta.
QUANTO SI PAGA
L'imposta è applicata ai sensi dell'art. 5 del regolamento, nella misura di seguito specificata:
- Campeggi: 0,50 per persona e per notte;
- Agriturismi, B&B, casa vacanze, locazioni temporanee di abitazioni ad uso turistico, alberghi ed altre strutture ricettive e similari a 1 stella: 1,00 per persona e per notte;
- Alberghi e residence turistico - alberghieri ed altre strutture ricettive a 2 stelle: 1,50 per persona e per notte;
- Alberghi e residence turistico - alberghieri ed altre strutture ricettive a 3/4 stelle 2,00 per persona e per notte;
- Alberghi e residence turistico - alberghieri ed altre strutture ricettive a 5 stelle 2,50 per persona e per notte.
L'imposta è ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, nei seguenti casi:
- Partecipanti a gite scolastiche;
- Gruppi organizzati di almeno 40 persone;
- Componenti di gruppi sportivi.
Riguardo l'importo dell'imposta dovuta, il gestore della struttura emette una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia) che costituisce "operazione fuori campo I.V.A."
Apri la pagina web IMPOSTA DI SOGGIORNO del Comune di Marsala.
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FONTE: Comune di Marsala