Ai sensi dell’articolo 4 del DL n 50/2017 si definiscono locazioni brevi turistiche, i contratti di locazione che:
hanno ad oggetto immobili abitativi (non vengono prese in considerazione le pertinenze);
hanno durata non superiore a 30 giorni. In questo caso il contratto non ha obbligo di registrazione. Tuttavia, occorre valutare se nell’anno per uno stesso locatario su uno stesso immobile si è superato il limite di giorni. Vedi l’articolo 2-bis, Tariffa, Parte II, DPR n 131/86;
siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Requisito riferito ad entrambe le parti del contratto.
La locazione turistica si differenzia da altre attività, come ad esempio case vacanza o bed and breakfast in quanto in questo caso vi è soltanto una locazione di una stanza o di un appartamento. Questo senza l’offerta di alcun servizio aggiuntivo, al di fuori della pulizia giornaliera e cambio di biancheria. Altri servizi come ristorazione, colazione, stiratura, etc. non sono ammessi. È necessario stipulare un contratto tra proprietario e ospite? Il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, a norma della Legge 09 dicembre 1998, n. 431 e deve contenere tutte le condizioni e i dati inerenti all’immobile e ai contraenti, nonché l’importo del canone d’affitto (e l’eventuale cauzione versata), le spese incluse od escluse nel prezzo (luce, gas, condominio, pulizie, etc.), i termini di consegna e i tempi stabiliti per la riconsegna delle chiavi. Perché è richiesta la forma scritta del contratto? La necessità della forma scritta trova fondamento nell’Art. 1, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. L’articolo è stato pubblicato in GU n.292 del 15 dicembre 1998: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”
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