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Novità imposta di soggiorno: Il gestore diventa responsabile del pagamento


Tra le numerose novità del periodo emergenziale, il decreto legge rilancio 34/2020, modifica la norma cardine di istituzione e disciplina dell’imposta di soggiorno, con un intervento contenuto nell’articolo 180.


l nuovo comma 1 ter dell’articolo 4 del d lgs 23/2011 stabilisce:


1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonchè degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.


L’analisi della nuova disposizione permette di tracciare i seguenti punti fondamentali con riferimento al gestore della struttura ricettiva:

  • diventa responsabile del pagamento dell’imposta

  • gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite

  • è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo definita da apposito decreto ministeriale

  • deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale

  • è soggetto all’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

  • è soggetto all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del dlgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento


Il Comune di Marsala adegua il proprio regolamento alle nuove disposizioni di legge. Di seguito la delibera di giunta del 28.01.2021


Gli operatori del settore attendono istruzioni dal Comune di Marsala per la nuova scadenza. Infatti le nuove disposizioni prevedono l'obbligo alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo definita da apposito decreto ministeriale.


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